Ruolo professionale del Perito Demaniale

Ruolo professionale del Perito Demaniale in occasione del convegno sull’Earth Day presso il Ministero dell’Agricoltura


23 aprile 2018 – Biblioteca storica Nazionale dell’Agricoltura MIPAAF Via XX Settembre 20, Roma

Il Per.Agr. Alessandro Alebardi, Presidente del Centro Studi di Ager Publicus  ha effettuato l’intervento che integralmente riportiamo.


Le Amministrazioni pubbliche devono garantire una gestione economica dei beni pubblici in modo da incrementarne la produttività in termini di entrate finanziarie. Quest’obbligo rappresenta infatti una delle forme di attuazione da parte delle pubbliche Amministrazioni del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) del quale l’economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario. Ne consegue che, da un lato, l’azione amministrativa deve garantire livelli ottimali di soddisfazione dell’interesse pubblico generale attraverso l’impiego di risorse proporzionate; dall’altro, deve conseguire il massimo valore ottenibile dall’impiego delle risorse a disposizione (cfr delib. 716/2012 Corte dei Conti Veneto).

La gestione del patrimonio immobiliare pubblico deve tendere a conservarne la titolarità anche e soprattutto per l’importante e prioritaria necessità di potenziare le entrate di natura patrimoniale.

Le diverse forme di utilizzazione o destinazione dei beni pubblici, devono mirare all’incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale.

Quanto sin qui enunciato è particolarmente calzante per la particolare categoria di beni pubblici, assimilabili ai beni demaniali, denominata comunemente “beni di uso civico”. La caratteristica più rilevante è quella relativa all’assetto proprietario, in quanto si attribuisce ad essi la proprietà collettiva.

Il godimento di questi beni è possibile solo uti cives, si tratta di diritti di godimento, dei veri e propri ius in re aliena, sotto forme molto differenziate su beni di proprietà comunale, ma anche statale o addirittura privata. Nonostante il dominio dei beni possa passare da un soggetto all’altro, la titolarità dei diritti di godimento permane a tempo indeterminato in capo alle comunità originarie.

Il soggetto deputato all’amministrazione dei beni di uso civico, non è altro che l’ente esponenziale portatore in via continuativa di diritti radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione del luogo dove i beni medesimi sono ubicati.

Gli enti esponenziali, quindi, devono agire in quanto titolari di un interesse proprio, essi non sostituiscono i singoli, essendo al contrario portatori di una posizione che non deriva dalla sommatoria quantitativa dei beni dei singoli, ma dalla loro fusione in un bene avente carattere collettivo.

Dalle suesposte considerazioni discende che l’Ente esponenziale, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti in materia, le Regioni nello specifico, deve provvedere ad una ricognizione delle singole diverse posizioni relativamente alle quali risulti titolare di diritti, canoni, censi, livelli o altre pretese del genere, al fine di tutelare la proprietà collettiva e quindi anche della riscossione degli stessi o della loro affrancazione su iniziativa di chi è soggetto a tali oneri e con le modalità proprie di quest’ultimo istituto. Più volte si è espressa in tale ambito la Corte dei Conti (ex multis Deliberazione FVG/ 14 /2016/PAR, Deliberazione CAMPANIA Del. par. n.18/2006).

Sulle responsabilità patrimoniali in capo ai soggetti deputati alla gestione dei beni di uso civico, è intervenuta più volte la Magistratura contabile, vuoi per la riscossione dei canoni vuoi per la pretesa di risarcimento del danno mediante richiesta di indennità per occupazione abusiva delle terre di proprietà collettiva. La Corte dei Conti Sez.-Giurisd.-Basilicata con sentenza n.22-2016 ha ribadito che rispondono del danno procurato all’ente gli amministratori e i Responsabili che omettono ogni impulso o controllo volto ad assicurare la riscossione dei canoni di natura enfiteutica dovuti per i terreni ex civici nella disponibilità di privati. Il conseguente nocumento finanziario tradottosi in “mancata entrata comunale” è stato addebitato ai Responsabili dell’Area contabile.

E ancora la Corte dei conti del Lazio, con sentenza n. 1645/2010, ha  condannato i responsabili dell’Ufficio Urbanistica, per danno erariale, al risarcimento all’Ente comunale dei canoni di occupazione non incassati relativi all’arbitraria occupazione di terre civiche, in quanto, ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Decreto Legislativo n 267/2000, “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”

Le arbitrarie occupazioni delle terre appartenenti agli Assetti Fondiari Collettivi (domini collettivi) determinano un danno alla collettività che ne è proprietaria, derivante dal mancato utilizzo delle stesse per le finalità proprie dell’esercizio degli usi civici o, alternativamente, per l’impossibilità di trarre vantaggi economici dall’eventuale concessione onerosa a terzi sulla base di un legittimo titolo. Vale la pena ricordare che per le terre gravate dagli usi civici, qualora irreversibilmente trasformate mediante l’edificazione di manufatti ad uso residenziale, commerciale, artigianale, ecc., ritenuto praticamente impossibile il ripristino dello stato originario delle stesse, non resta che esigere il versamento dell’indennità risarcitoria.

Circa l’obbligatorietà della riscossione dei canoni di natura enfiteutica, gli Amministratori comunali e delle Associazioni agrarie, quali enti esponenziali della collettività, sono tenuti alla riscossione dei canoni di natura enfiteutica, di cui all’articolo 10 della legge n. 1766/27, non essendo concessa agli stessi la facoltà di rinunciarvi, la richiesta del canone è obbligatoria sia pure in presenza di un’istanza di sistemazione in corso (alienazione, legittimazione, liquidazione, ecc.).